Art. 5

Rapporti fra l'ente e la società

In vigore dal 5 nov 1996
1. I rapporti tra l'ente o gli enti pubblici e i soci privati sono regolati, all'atto della costituzione della società o con apposite convenzioni, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale. 2. La convenzione attribuisce all'ente concedente gli opportuni strumenti per la verifica della economicità della gestione e della qualità dei servizi, anche in relazione alle esigenze dell'utenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 settembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno VISCO, Ministro delle finanze CIAMPI, Ministro del tesoro BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1996 Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 16
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;533#art-5

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