Art. 2
Bando di selezione
In vigore dal 5 nov 1996
1. Il bando di selezione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. In ogni caso, un estratto del bando è pubblicato in almeno due quotidiani a larga diffusione nazionale e in due a diffusione locale.
2. Il bando indica:
a) i contenuti essenziali dello statuto della costituenda società, con particolare riferimento alle clausole che attribuiscono speciali diritti e facoltà agli enti pubblici partecipanti, e del contratto di società, precisandosi in ogni caso l'importo del capitale sociale e la quota di esso riservata agli enti pubblici, con l'indicazione dei beni eventualmente conferiti a questo titolo;
b) i contenuti essenziali dell'eventuale disciplina integrativa concernente i rapporti tra l'ente promotore ed il socio privato di maggioranza;
c) la natura del servizio o dei servizi pubblici e delle eventuali opere necessarie allo svolgimento del servizio oggetto della costituenda società; le modalità di effettuazione degli stessi anche con riferimento agli ambiti territoriali interessati; la durata della società, non inferiore a dieci anni;
d) i modi e i termini per la presentazione delle richieste di invito, nonché la documentazione e le informazioni da allegare ai fini della scelta dei concorrenti da invitare, con riferimento agli articoli da 12 a 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
e) i criteri che saranno seguiti in sede di valutazione e comparazione delle offerte;
f) ogni altro elemento di cui all'allegato 4, lettera C), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in quanto applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;533#art-2