Art. 4

Norme particolari

In vigore dal 5 nov 1996
1. L'ingresso di altri enti locali nella società già costituita avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale. 2. L'atto costitutivo prevede che la nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori, sia riservata all'ente o agli enti pubblici promotori. 3. L'atto costitutivo della società esclude, fino al 31 dicembre del quinto anno dalla data di costituzione della società, atti di cessione di azioni, costituzioni di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato. 4. L'atto costitutivo prevede che, decorso il termine di cui al comma 3, il socio privato di maggioranza può effettuare atti di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua posizione di maggioranza, a condizione che l'ente o gli enti pubblici partecipanti esprimano il loro preventivo motivato gradimento. Nel caso di pluralità degli enti, è sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico. Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato per il tramite degli amministratori della società, ciascun ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorsi sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;533#art-4

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