Art. 3

Inviti, presentazione delle offerte, valutazione

In vigore dal 5 nov 1996
1. Per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta l'ente o gli enti promotori si avvalgono di una commissione tecnico-amministrativa, composta da esperti nelle materie pertinenti all'oggetto sociale della costituenda società. Si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 2. La lettera d'invito indica, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e che saranno valutati ai fini della scelta del contraente, con particolare riferimento ad un piano economico-finanziario, esteso all'intero arco temporale indicato nel bando, nel quale siano specificate, fra l'altro: le caratteristiche tecniche del servizio; le condizioni economiche che saranno praticate all'utenza, eventualmente anche sotto forma di tariffe differenziate per fasce; gli eventuali servizi accessori. 3. Alla lettera di invito deve essere allegato lo schema del contratto di società e dello statuto della costituenda società. 4. Con la lettera di invito è richiesta agli offerenti la presentazione di un progetto tecnico concernente la gestione del servizio. 5. La commissione di cui al comma 1 forma la graduatoria degli offerenti sulla base degli elementi e dei criteri di cui al comma 2 e la comunica all'ente o agli enti promotori per la costituzione della società con il soggetto la cui offerta sia stata valutata migliore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;533#art-3

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