Art. 4
Regolamentazione di situazioni sorte nel periodo transitorio
In vigore dal 6 apr 1996
1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche ai casi in cui i cambiamenti di gestione sono avvenuti, non in seguito a provvedimenti di decadenza o revoca, durante il periodo transitorio di gestione di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Agli adempimenti previsti dagli , i cessati concessionari provvedono, rispettivamente, entro trenta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;147#art-4