Art. 2

Modalità di trasmissione degli elenchi

In vigore dal 6 apr 1996
1. Nei casi in cui, ai sensi dell' del presente regolamento, la riscossione dei residui è affidata al nuovo concessionario, il precedente concessionario, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmette, a propria cura e spese e sotto la sua responsabilità, separati elenchi per le entrate di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e per quelle contenute negli elenchi dei residui di cui all'art. 116, comma 2, del citato decreto n. 43 del 1988; detti elenchi, compilati e trasmessi secondo modalità e criteri da indicare con apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere contemporaneamente forniti su supporto magnetico. 2. Per il periodo di tempo necessario alla formazione degli elenchi, comunque non superiore a tre mesi, il precedente concessionario, previa espressa dichiarazione e con l'assunzione a proprio carico di tutti i relativi oneri, ha diritto di ottenere dal subentrante concessionario il distacco di determinate unità operative, già alle proprie dipendenze, nei limiti del trenta per cento dell'organico esistente al termine della titolarità della concessione. 3. Con la consegna degli elenchi e per i crediti in essi inclusi sorge l'obbligo del subentrante concessionario di provvedere alla riscossione, secondo le modalità e i criteri contenuti nel decreto ministeriale di cui al comma 1, succedendo al precedente concessionario nei procedimenti concorsuali ed in quelli di riscossione coattiva, nonché nei rapporti con i cessati esattori per le entrate rivenienti dagli elenchi dei residui di cui all'art. 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; ogni responsabilità per la mancata inclusione di crediti negli elenchi rimane a carico del precedente concessionario. Alla consegna degli elenchi è equiparata, nel caso di rifiuto del subentrante concessionario, l'intimazione a riceverli notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;147#art-2

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