Art. 3

Fruizione di provvedimenti di sgravio e di dilazione

In vigore dal 6 apr 1996
1. Gli sgravi provvisori cui i cessati concessionari dovessero avere diritto ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, successivamente alla cessazione dalle funzioni, sono usufruiti per il tramite del subentrante concessionario secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo. 2. In alternativa al meccanismo di concessione dello sgravio provvisorio ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i cessati concessionari possono fruire, previa apposita dichiarazione da presentare all'ufficio delle imposte o al diverso ente impositore, nonché al subentrante concessionario, di uno sgravio provvisorio nella misura del cento per cento al netto degli importi già riconosciuti con i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo art. 86, da conseguire sempre per il tramite del nuovo concessionario; quest'ultimo, in occasione della prima scadenza utile dei versamenti per ruolo o per versamenti diretti, trattiene dal versamento stesso, semprechè vi sia capienza dopo aver conteggiato le somme oggetto di rimborso di imposta ai sensi dell'art. 18 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, nonché di dilazione e di sgravio in favore del nuovo concessionario, un importo pari a quello indicato dal precedente concessionario nella dichiarazione di autocertificazione. 3. A garanzia delle somme percepite il precedente concessionario è tenuto a prestare una delle garanzie indicate nell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, intestata a favore della direzione regionale delle entrate o del diverso ente impositore, di durata quinquennale e di importo pari all'ammontare richiesto con la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, maggiorato degli interessi del 15 per cento annuo da calcolare per l'intero periodo di validità della garanzia. Qualora venga prestata garanzia mediante polizza fidejussoria, la stessa deve essere conforme allo schema predisposto dal Ministero delle finanze con apposite istruzioni. 4. Le somme percepite indebitamente a seguito della fruizione dello sgravio provvisorio di cui al comma 2 del presente articolo vanno riversate dal precedente concessionario entro dieci giorni dalla richiesta dell'ufficio finanziario, con la maggiorazione dell'interesse annuo del 15 per cento, decorrente dalla fruizione dello sgravio provvisorio. 5. Le somme oggetto di provvedimenti di dilazione, di sgravio provvisorio, nonché di sgravio per indebito emessi successivamente al cambiamento di gestione in favore del precedente concessionario, ovvero emessi precedentemente ma non potuti usufruire, sono conseguite per il tramite del nuovo concessionario, il quale, in occasione della prima scadenza utile dei versamenti delle riscossioni per ruolo o per versamenti diretti, le trattiene dal versamento stesso e, nei successivi cinque giorni, le attribuisce al precedente concessionario. Il versamento delle somme dovute a seguito delle revoche dei suddetti provvedimenti, nonché di quelli emessi precedentemente al cambiamento di gestione, è a carico del cessato concessionario per il tramite del nuovo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;147#art-3

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