Art. 9
Enti impositori diversi dallo Stato
In vigore dal 6 apr 1996
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti impositori diversi dallo Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FANTOZZI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 18
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;147#art-9