Art. 9

Enti impositori diversi dallo Stato

In vigore dal 6 apr 1996
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti impositori diversi dallo Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri FANTOZZI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1996 Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 18
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-02-06;147#art-9

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