Titolo secondo

Art. 20

Gestione fondi

In vigore dal 20 ott 1995
1. Ferma restando la presentazione dei rendiconti semestrali a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato, il direttore della biblioteca è tenuto trimestralmente a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria entro i dieci giorni successivi al trimestre cui si riferisce, la situazione contabile riferita ai vari capitoli. 2. Il direttore della biblioteca è tenuto, inoltre, a trasmettere all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, entro il mese di febbraio, il rendiconto annuale delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente, distinto per capitoli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-20

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