Titolo secondo

Art. 16

Registrazioni del materiale sottoposto ad interventi di conservazione e restauro

In vigore dal 20 ott 1995
Registrazioni del materiale sottoposto ad interventi di conservazione e restauro 1. La biblioteca deve, inoltre, possedere: a) un registro dei documenti sottoposti a tutela (modello 8), ai sensi della legislazione vigente in materia, affidati per interventi finalizzati alla conservazione; b) un registro dei documenti non sottoposti a tutela (modello 8a), affidati per interventi finalizzati alla conservazione. 2. Nei registri di cui al comma precedente, l'affidatario dopo il riscontro di consegna, con l'apposizione della propria firma, annota il giorno in cui ha ricevuto i documenti e quello in cui si impegna a restituirli. 3. All'atto della consegna, l'affidatario riceve un elenco di accompagnamento (modello 9) che egli restituisce, ad intervento avvenuto, congiuntamente ai documenti ricevuti in consegna. 4. Il direttore della biblioteca può concedere le proroghe ritenute necessarie per un completo e corretto intervento finalizzato alla conservazione del materiale documentario. 5. All'atto della restituzione del materiale, in precedenza affidato per interventi di conservazione, l'incaricato dalla direzione della biblioteca registra l'avvenuta restituzione apponendo la propria firma sui registri di cui al primo comma del presente articolo. 6. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i registri previsti dal presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall'elaboratore, purchè completi di tutti gli elementi in precedenza elencati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-16

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