Titolo secondo

Art. 18

Registri contabili ed amministrativi

In vigore dal 20 ott 1995
1. Per l'amministrazione e la contabilità ogni biblioteca deve possedere: a) un registro delle spese fatte sulle aperture di credito, ai sensi delle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato - mod. 26 C.G.; b) un registro cassa a pagine numerate (modello 11); c) un giornale delle spese (modello 12); d) una rubrica dei creditori, anche a schede, corredata, eventualmente, da un libro mastro dei creditori; e) un registro protocollo per la corrispondenza (modello 13); f) un bollettario a più copie degli ordini relativi alla fornitura di oggetti e merci di modesto valore; g) un registro cronologico d'entrata per gli oggetti mobili conservati in biblioteca - mod. 93 Ragioneria già mod. D; h) un registro del materiale di facile consumo (modello 14). 2. La biblioteca deve, inoltre, provvedersi di tutti gli stampati occorrenti per le operazioni e per gli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e da ogni istruzione diramata in applicazione di questi. 3. Ove la gestione della biblioteca sia in tutto o in parte automatizzata, i registri e i bollettari di cui al primo comma del presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall'elaboratore, purchè completi di tutti gli elementi in precedenza indicati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-18

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