Titolo secondo

Art. 22

Interventi di prevenzione, conservazione e tutela

In vigore dal 20 ott 1995
1. Per garantire la conservazione ottimale del patrimonio documentario vanno eseguiti controlli periodici sul medesimo e laddove le condizioni lo richiedano, si deve prontamente provvedere ai necessari interventi di prevenzione, conservazione e tutela. 2. Le operazioni di cui al comma precedente vanno effettuate con maggiore frequenza quando le condizioni dei servizi lo consentano, in particolare nelle biblioteche e nei reparti dove, per l'ubicazione o per la natura del patrimonio documentario, o per altri motivi, sia maggiore l'accumulo di polvere o il pericolo di agenti dannosi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-22

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