Titolo VII

Art. 53

In vigore dal 24 giu 1995
1. L'esercizio finanziario si inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-53

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo