Titolo VII
Art. 53
In vigore dal 24 giu 1995
1. L'esercizio finanziario si inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-53