Titolo VII
Art. 52
In vigore dal 24 giu 1995
1. Il patrimonio della Società è costituito:
a) dai beni immobili e mobili di proprietà della Società;
b) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Società;
c) da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata destinata dal consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;
d) dai beni immobili e mobili, dai titoli e dai valori derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve permanente e straordinaria, costituite a norma del successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-52