Titolo V

Art. 48

In vigore dal 24 giu 1995
1. Alle riunioni degli organi collegiali della Società possono partecipare, senza diritto di voto, quei funzionari e quegli esperti la cui presenza sia reputata opportuna da presidente, o richiesta da almeno la metà più uno dei componenti l'organo collegiale interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-48

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