Titolo V
Art. 44
In vigore dal 24 giu 1995
1. La consulta legale dà parere a richiesta del presidente e delle commissioni di sezione su questioni in materia di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alla tutelabilità o alla caduta in pubblico dominio di opere dell'ingegno.
2. Dà, altresì, parere su ogni questione giuridica di particolare interesse per la Società che le venga sottoposta dal presidente.
3. Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole da questo statuto e dai regolamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-44