Titolo VII
Art. 56
In vigore dal 24 giu 1995
1. Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico.
2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea delle commissioni di sezione nei termini di cui al precedente , sono sottoposti al consiglio di amministrazione.
3. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una relazione illustrativa alla quale va allegata la relazione del collegio dei revisori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-05-19;223#art-56