Art. 7
Norme transitorie di inquadramento
In vigore dal 17 mar 1995
1. Il personale in servizio presso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, alla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 1986, n. 890, può essere inquadrato a domanda, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, nel profilo professionale dell'organico di cui all' della predetta legge, corrispondente alle mansioni svolte nell'attività direttamente connessa alla conduzione tecnica del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro per un periodo compiuto di cinque anni effettivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;766#art-7