Art. 3
Commissioni esaminatrici
In vigore dal 17 mar 1995
1. La composizione delle commissioni esaminatrici prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 può essere integrata, in relazione al profilo professionale da ricoprire, da uno o più membri aggiunti scelti tra docenti universitari o della scuola d'istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle materie oggetto delle prove di esame o tra esperti di provata capacità nelle materie stesse.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;766#art-3