Art. 8

Sede di servizio

In vigore dal 17 mar 1995
1. Il personale inquadrato o assunto ai sensi del presente regolamento è tenuto a prestare servizio presso le sedi centrali o periferiche del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di assunzioni, trasferimenti, comandi e distacchi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro del tesoro URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1995 Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 15
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;766#art-8

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