Art. 8
Sede di servizio
In vigore dal 17 mar 1995
1. Il personale inquadrato o assunto ai sensi del presente regolamento è tenuto a prestare servizio presso le sedi centrali o periferiche del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di assunzioni, trasferimenti, comandi e distacchi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 novembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro del tesoro
URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1995
Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 15
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;766#art-8