Art. 2

Prove di esame

In vigore dal 17 mar 1995
1. Per il reclutamento del personale di cui all', comma 1, i concorsi possono essere per esami o per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso, per titoli ed esami, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi. 3. Per l'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di quesiti a risposta sintetica su materie informatiche, con diversa accentuazione e specificazione degli argomenti in relazione al singolo profilo ed alla relativa qualifica. La seconda prova scritta concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di calcolo numerico, statistico ed econometrico, su elementi di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato, sull'ordinamento dell'Amministrazione periferica del tesoro e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. 4. Per l'accesso alla sesta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati su argomenti a carattere generale di materie informatiche. La seconda prova a carattere teorico-pratico concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. 5. Per l'accesso alla quinta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni generali di informatica. La seconda prova scritta verte sulle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219. 6. Per l'accesso alla quarta qualifica funzionale, limitatamente ai casi di cui al terzo comma dell' del presente regolamento, gli esami consistono in una prova pratica riferita specificatamente alle mansioni proprie del profilo interessato, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, ed in un colloquio vertente su nozioni generali di trattamento automatico dei dati e sull'ordinamento dell'Amministrazione periferica del tesoro. 7. Nei bandi di concorsi verranno richiamate le disposizioni particolari previste dagli del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;766#art-2

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