Art. 5

T e r m i n e

In vigore dal 19 giu 1995
1. Sulla base dell'accertamento favorevole dell'Istituto superiore di sanità, il Ministero si pronuncia sulla domanda con provvedimento motivato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il provvedimento è adottato entro il termine massimo di centottanta giorni dal ricevimento della domanda. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'interessato può produrre istanza al Ministro, il quale valuta se ricorrono particolari motivi di necessità ed urgenza per l'esercizio dei poteri di avocazione, come previsto dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall' del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 4. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo sono comunicate alla regione competente ai fini della costituzione del centro regionale o interregionale previsto dall'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Le regioni promuovono la costituzione del centro entro centoventi giorni dalla comunicazione delle prime tre autorizzazioni. 5. Il Ministro provvede alla modifica del decreto ministeriale recante disposizioni di attuazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. 6. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, di indicare ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-09;694#art-5

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