Art. 2

Presentazione delle domande

In vigore dal 19 giu 1995
1. I presidi ospedalieri pubblici, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti universitari possono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione al trapianto di parti di cadavere prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero. 2. La domanda deve contenere i seguenti elementi: a) l'indicazione delle parti od organi che si intende trapiantare; b) la descrizione delle attrezzature esistenti per l'intervento chirurgico e le attività precedenti e successive al trapianto, nonché i parametri della struttura e del bacino di utenza. Per il trapianto del rene è necessario disporre anche di attrezzature idonee per l'emodialisi, ai fini dell'assistenza ai pazienti e dell'osservazione e preparazione dei soggetti in attesa di trapianto; c) la descrizione del laboratorio o dei laboratori incaricati della ricerca immunologica per l'istocompatibilità fra soggetto donante e soggetto ricevente, dell'esecuzione delle prove necessarie per lo studio immunologico del soggetto ricevente sia prima che dopo il trapianto. In particolare, dovrà essere specificata la dotazione delle attrezzature esistenti e la competenza immunologica specifica del personale tecnico e scientifico; d) l'elenco dei sanitari responsabili dell'esecuzione diretta del trapianto e per ciascuno di essi, in relazione agli specifici compiti assegnati o svolti, la documentazione che attesti la competenza medico-chirurgica e biologica in relazione alle parti od organi da trapiantare. 3. La domanda deve essere presentata od inviata al Ministero della sanità, di seguito denominato "Ministero".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-09;694#art-2

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Presentazione delle domande (Art. 2 Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti) — Testo vigente | Portale Normativo