Art. 1
Oggetto del regolamento
In vigore dal 19 giu 1995
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti il 28 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 13 aprile 1994 e del 27 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della sanità e di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione al trapianto di parti di cadavere di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644.
2. Nulla è innovato in ordine ai trapianti di cornea disciplinati dalla legge 12 agosto 1993, n. 301.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-09;694#art-1