Art. 9
Entrata in vigore
In vigore dal 19 giu 1995
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
COSTA, Ministro della sanità
BIONDI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 20
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-09;694#art-9