Art. 5

Verifica dei risultati

In vigore dal 25 gen 1995
1. In relazione ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia, la verifica dei risultati conseguiti con l'impiego delle tecnologie informatiche è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Al monitoraggio di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo provvede il dirigente responsabile o, su sua richiesta, l'Autorità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 23
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-28;748#art-5

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