Art. 2

Criteri della interconnessione

In vigore dal 25 gen 1995
1. I sistemi informativi automatizzati della Amministrazione della giustizia, anche al fine di realizzare l'interconnessione con i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standards e criteri definiti dall'Autorità, salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente responsabile e l'Autorità. 2. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, individua, con proprio regolamento, i settori e i servizi per i quali particolari esigenze di segretezza impongono che i dati restino riservati alle autorità che legittimamente ne dispongono. 3. L'accesso, anche mediante interconnessione, ai dati ed ai documenti contenuti nei sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia è consentito nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di segreto e di trattamento dei dati personali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-28;748#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo