Art. 4
Rapporti con l'Autorità
In vigore dal 25 gen 1995
1. Il piano triennale proposto dall'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 9, comma 2, letttera b), del decreto legislativo identifica i progetti e le realizzazioni che attengono al raggiungimento delle finalità di cui all', comma 2. Verificata la coerenza con le linee stategiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, l'Autorità si attiene a tali finalità.
2. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità per la parte concernente il raggiungimento delle finalità di cui all', comma 2, è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito anche il Ministro di grazia e giustizia.
3. Notizie ed informazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati sono fornite all'Autorità ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 15, comma 1, del decreto legislativo, nei limiti consentiti dalle disposizioni sul segreto delle indagini, sul segreto d'ufficio e sul trattamento dei dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-28;748#art-4