Art. 3
Personale
In vigore dal 25 gen 1995
1. Ai fini dell'attuazione dell', comma 1, del decreto legislativo, il Ministro di grazia e giustizia adotta, su proposta del dirigente responsabile, d'intesa con l'Autorità, sentite le strutture centrali interessate ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili, un piano triennale di formazione da verificare annualmente, recante la indicazione delle relative modalità di attuazione.
2. Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-28;748#art-3