Art. 23

Norme abrogate

In vigore dal 10 dic 1994
Sono abrogati: - l'articolo 50, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall', comma 7, del presente regolamento; - l'articolo 50, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; - l'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; - l'articolo 56, commi 1 e 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituiti dall', commi 1, 2 e 3, del presente regolamento, fermo restando che: a) per i pagamenti in conto dipendenti da contratti di fornitura o lavoro, devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto; b) il rendiconto per le aperture di credito relative ai contratti di fornitura o lavoro è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo; c) il rendiconto di cui alla lettera b) è reso in ogni caso a termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso; d) alla somministrazione di fondi agli enti militari per gli assegni fissi e le indennità degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per le spese di mantenimento della truppa e per le altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica si provvede a norma dell' del presente regolamento, ovvero ai sensi dell'articolo 326, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - l'articolo 59, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall', comma 6, del presente regolamento; - l'articolo 60, commi 3 e 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; - l'articolo 67-bis, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall' del presente regolamento; - gli articoli 271, 281, 283 e 284 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - l'articolo 285 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall', comma 6, del presente regolamento; - l'articolo 289, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall' del presente regolamento; - l'articolo 325, comma 1, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - l'articolo 333, ultimo comma, lettera a), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall', comma 4, del presente regolamento; - gli articoli 576, 577, 579, 581, 582, 604, 605, 607 e 608 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituiti dai corrispondenti articoli contenuti nell' del presente regolamento; - gli della legge 3 marzo 1951, n. 193, sostituiti dall' del presente regolamento, cui va riferito, pertanto, il rinvio contenuto nell' della stessa legge; - le norme, corrispondenti a quelle abrogate dal presente articolo, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;367#art-23

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