Art. 1

Principi generali e precisazioni terminologiche

In vigore dal 26 mar 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica; Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 26 marzo 1994; Udito il parere della Corte dei conti, espresso dalle Sezioni riunite nelle adunanze del 4, 5 e 10 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1 aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . Principi generali e precisazioni terminologiche 1. Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalità, da principi di certezza, pubblicità, trasparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidità dei pagamenti. 2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi del sistema bancario e postale. 3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore. 4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine "Ragionerie" i seguenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza: a) Ragionerie centrali; b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38; c) Ragionerie provinciali. Per "Sistema informativo integrato" si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;367#art-1

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Principi generali e precisazioni terminologiche (Art. 1 Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.) — Testo vigente | Portale Normativo