Art. 3
Assegnazione degli stanziamenti di bilancio
In vigore dal 10 dic 1994
1. Il decreto, con il quale il ministro competente provvede all'assegnazione agli uffici di livello dirigenziale generale di una quota-parte del bilancio dell'ammini strazione ai sensi dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è comunicato, contestualmente alla sua emanazione, alla competente Ragioneria centrale, anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. Il decreto indica i capitoli di bilancio sui quali, per effetto della disposta assegnazione, il dirigente generale preposto all'ufficio, e gli altri dirigenti per quanto di competenza, esercitano gli autonomi poteri di spesa di cui all', comma 2, e agli del suddetto decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Il Ministro del tesoro cura annualmente l'aggiornamento del nomenclatore completo delle leggi che costituiscono la fonte normativa degli oggetti di spesa di ciascun capitolo.
3. Nel decreto previsto dal comma 1 sono indicate, accanto ai capitoli compresi nella quota-parte di bilancio assegnata agli uffici di livello dirigenziale generale, le leggi che costituiscono la fonte normativa degli oggetti di spesa di ciascun capitolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;367#art-3