Art. 18
Sostituzione di articoli del regolamento di contabilità generale dello Stato
In vigore dal 6 set 1997
1. Il testo dei seguenti articoli del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è così sostituito:
Art. 576. - 1. Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro spediti dalle amministrazioni anzidette. Le amministrazioni versano anticipatamente le somme occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria accredita le somme nei rispettivi conti correnti.
Art. 577. - 1. Nell'eseguire i pagamenti di cui all'articolo 576 le sezioni di tesoreria osservano le norme generali contenute nel presente regolamento e le disposizioni speciali dei regolamenti della Cassa depositi e prestiti, del Fondo edifici di culto, delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici dai quali sono spediti i titoli di spesa.
Art. 579. - 1. Le sezioni di tesoreria iscrivono i pagamenti eseguiti in registri speciali distinti per ogni amministrazione e presentano le contabilità dei titoli di spesa cartacei e di quelli informatici pagati con le modalità previste per i titoli emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato.
Art. 581. - 1. La Cassa depositi e prestiti, il Fondo edifici di culto, le amministrazioni e aziende autonome e gli enti pubblici di cui all'art. 576 confrontano i dati informatici dei titoli pagati con quelli dei titoli emessi e, riconosciutili regolari, ne informano la Direzione generale del tesoro e la Corte dei conti, evidenziando il complessivo importo dei titoli respinti.
2. La Direzione generale del tesoro sulla base delle predette informazioni ordina alla tesoreria centrale di addebitare le somme pagate sui relativi conti correnti con contestuale emissione di quietanza di fondo somministrato e comunica l'avvenuto addebitamento sia alle amministrazioni interessate sia all'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
Art. 582. - 1. I titoli di spesa cartacei e i mandati informatici, non pagati entro l'anno finanziario successivo a quello di emissione, sono restituiti, salvo che non sia altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti.
Art. 604. - 1. Le sezioni di tesoreria rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti:
A) giornalmente:
a) alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalle apposite sezioni della direzione regionale delle entrate, dalla direzione provinciale del tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate;
B) mensilmente:
b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilità speciale a norma dell'articolo 585 del presente regolamento, entro il giorno 21 del mese la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilità speciale;
c) alla Direzione generale del tesoro:
- entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato;
- entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente;
- entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni ordinari del tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni;
d) alle competenti amministrazioni centrali, in conformità delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente relativamente alle entrate da esse amministrate, con esclusione di quelle amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione delle rispettive entrate;
e) alle ragionerie provinciali dello Stato, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente;
f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti, gli epiloghi e i riassunti indicati nelle istruzioni predette; sono esclusi i pagamenti e i titoli del debito pubblico, nonché i titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908. Per i mandati informatici estinti si applicano gli artt. 651 e 653.
g) alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi dei titoli suddeti e degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente;
h) alle competenti sezioni regionali del controllo della Corte dei conti e alle delegazioni regionali della Corte stessa, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti - descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti - emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate. Per i mandati informatici si applicano gli artt. 651 e 653;
i) alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente, nonché un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale;
l) ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente, con le modalità previste dall' del presente decreto.
2. Analogamente procede, in quanto occorra, la Direzione generale del tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale.
3. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della Tesoreria centrale per fondi somministrati.
4. Tutte le sezioni di tesoreria spediscono alla Direzione generale del tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del tesoro. Le sezioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro l'elenco informatico dei movimenti relativi ai trasferimenti di fondi mediante sistemi informativi automatizzati.
5. L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone mediante strumenti informatici il conto riassuntivo mensile costituito dal riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di bilancio e fuori bilancio - ivi comprese quelle relative ai buoni ordinari del tesoro ed alle amministrazioni ed aziende autonome - delle sezioni di tesoreria provinciale. Tale conto riassuntivo è trasmesso alla Direzione generale del tesoro ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del mese successivo. Con le stesse modalità è predisposto il conto riassuntivo annuale da inviare ai medesimi organismi.
6. Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla Direzione generale del tesoro le contabilità di cui all'articolo 482.
Art. 605. - 1. La Direzione generale del tesoro e le ragionerie delle amministrazioni centrali, esaminano e verificano i conti, i documenti, gli elenchi, gli epiloghi e le note menzionate al precedente articolo. I funzionari delegati registrano i pagamenti degli assegni nel libro di cui all'articolo 342 e trasmettono poi gli elenchi ricevuti alle ragionerie delle amministrazioni centrali dalle quali ebbero le aperture di credito.
2. La Direzione generale del tesoro trasmette alla Corte dei conti un esemplare del conto mensile della tesoreria centrale, insieme con tutti i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio, e per buoni del tesoro, accompagnati dai relativi elenchi descrittivi, epiloghi e riassunti.
Art. 607. - 1. La Corte dei conti accerta la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza del conto riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria; trasmette il conto mensile informatico, munito di dichiarazione di regolarità, alla Direzione generale del tesoro, che lo invia al tesoriere centrale, per il tramite del controllore capo, ed all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Provvede altresì alla parifica del conto riassuntivo annuale.
Art. 608. - 1. La Direzione generale del tesoro, in base agli elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente prospetti separati per ministeri ed amministrazioni centrali, nei quali è dimostrato distintamente per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie, eccetto quelli eseguiti mediante assegni ed un prospetto riepilogativo per ministero e per specie di titoli, ed invia gli uni alle rispettive amministrazioni centrali per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio, trattenendo presso di sè il prospetto riepilogativo per ministero e per specie di titoli.
2. La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi degli interessi sui buoni del tesoro scaduti, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per tale titolo.
3. La Corte trattiene un esemplare della nota e restituisce l'altro alla Direzione generale del tesoro, per la relativa imputazione di detti interessi al competente capitolo del bilancio.
Note all'articolo
- La L. 3 aprile 1997, n. 94 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".
- Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;367#art-18