Art. 15

Pagamento di spese di modesto ammontare mediante assegni di conto corrente postale

In vigore dal 10 dic 1994
Pagamento di spese di modesto ammontare mediante assegni di conto corrente postale 1. I dirigenti, i funzionari delegati e i titolari di contabilità speciali, per l'esecuzione di spese di modesto ammontare disposte nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, sono autorizzati ad aprire, in favore di dipendenti di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza, un conto corrente postale contenente l'espressa menzione dell'ufficio titolare del conto, il nominativo e la qualità del dipendente abilitato ad emettere gli assegni. 2. La giacenza massima del conto corrente non può essere superiore a lire dieci milioni, suscettibile di reintegrazione periodica a valere anche sulle disponibilità degli ordini di accreditamento o delle contabilità speciali intestate ai funzionari che hanno disposto l'apertura del conto corrente. La reintegrazione ha luogo previa presentazione del rendiconto delle spese relative agli importi da reintegrare, ai sensi del successivo comma 4. Ciascuna spesa non può eccedere l'importo di lire 800.000 ed è effettuata mediante assegni non trasferibili intestati al creditore diretto dello Stato. 3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali di cui al comma 2 sono versati annualmente in conto entrata del Tesoro. 4. I dipendenti incaricati di effettuare i pagamenti secondo quanto previsto dal presente articolo presentano al dirigente preposto all'ufficio centrale o periferico di appartenenza, ovvero al funzionario delegato o al titolare della contabilità speciale che ha disposto l'apertura del conto, il rendiconto trimestrale delle spese, con allegata tutta la documentazione giustificativa. Il dirigente responsabile, ovvero il funzionario delegato o il titolare di contabilità speciale, approvano il rendiconto ed autorizzano la reintegrazione dei fondi sul conto corrente postale, nei limiti delle spese approvate. 5. I funzionari delegati e i titolari di contabilità speciali allegano i rendiconti trimestrali previsti dal comma 4 ai conti amministrativi che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle vigenti disposizioni. Ove non previsto da altre norme il funzionario che ha approvato le contabilità presentate dal dipendente incaricato di effettuare i pagamenti rende annualmente il rendiconto amministrativo della gestione nei termini previsti per la presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati. 6. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua i limiti di somma di cui al comma 2 alle esigenze di correntezza dei pagamenti delle amministrazioni dello Stato, tenuto conto dei principi di cui all' del presente regolamento. 7. Con apposita convenzione fra il Ministro del tesoro e l'Ente poste italiane sono disciplinate le modalità di espletamento degli adempimenti a carico delle Poste italiane in relazione a quanto previsto nel presente articolo. La convenzione regola espressamente i casi di mancata riscossione degli assegni da parte dei beneficiari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;367#art-15

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