Art. 12

Adempimenti mediante sistemi informatici

In vigore dal 10 dic 1994
1. I visti di controllo comunque denominati e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento dei mandati informatici sono effettuati mediante transazioni sui corrispondenti sistemi. Nel caso in cui alla resa dei conti amministrativi o giudiziali si provvede mediante strumenti informatici ai sensi dell' del presente regolamento, i dati delle evidenze informatiche non possono essere modificati, dopo la presentazione dei conti, senza il concorso dell'organo competente a riceverli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;367#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Adempimenti mediante sistemi informatici (Art. 12 Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.) — Testo vigente | Portale Normativo