Art. 6
Controlli e sanzioni
In vigore dal 11 dic 1994
1. Il servizio di controllo interno del Ministero, istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di contributi non conclusi entro il termine indicato dal presente regolamento o comunque determinato ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'inosservanza del termine può essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificati rispettivamente dall' del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;363#art-6