Art. 2
Concessione delle agevolazioni
In vigore dal 11 dic 1994
1. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro, che esamina le relative domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, in relazione alla capienza delle disponibilità finanziarie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;363#art-2