Art. 2

Concessione delle agevolazioni

In vigore dal 11 dic 1994
1. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro, che esamina le relative domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, in relazione alla capienza delle disponibilità finanziarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;363#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo