Art. 1

Oggetto del regolamento

In vigore dal 11 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9; Visto l'articolo 3-octies della legge 27 marzo 1987, n. 121; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente regolamento: . Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione dei contributi per interventi nel settore commerciale, ai sensi dell'articolo 3-octies della legge 27 marzo 1987, n. 121. 2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministro" e "Ministero" si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;363#art-1

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