Art. 3

Termini del procedimento

In vigore dal 11 dic 1994
1. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta di contributo. 2. In caso di esaurimento delle disponibilità finanziarie, la sospensione del procedimento viene comunicata agli interessati nello stesso termine di cui al comma 1. 3. Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. 4. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;363#art-3

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