Art. 5

Denunce delle aziende private e degli enti pubblici

In vigore dal 2 gen 1997
1. I datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono tenuti ad inviare ai competenti uffici del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante: a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categoria di mestiere; b) l'indicazione nominativa degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno dell'assunzione e la categoria di appartenenza. 2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenute ad inviare ai competenti organi del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante il numero dei posti in organico, nonché il numero del personale effettivamente in servizio, di ciascun gruppo di personale di ruolo; il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria; il numero ed i nominativi degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce gli uffici e gli organi competenti a ricevere i prospetti di cui al presente articolo, può disporre una diversa periodicità dell'invio dei prospetti e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio. 4. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 OTTOBRE 1996, N. 634. 5. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 OTTOBRE 1996, N. 634.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;345#art-5

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