Art. 1

Oggetto del regolamento

In vigore dal 5 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994; Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in ordine alla previsione dell', comma 3, stante l'avviso contrario espresso in Consiglio dei Ministri dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente regolamento: . Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;345#art-1

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