Art. 2

Definizioni

In vigore dal 5 dic 1994
1. Ai sensi del presente regolamento, per "Ministero" e per "Ministro" si intendono rispettivamente il Ministero e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;345#art-2

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