Art. 4

Disciplina del procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale

In vigore dal 2 gen 1997
1. Le aziende private che svolgono attività in più di una provincia, presentano motivata e documentata richiesta al Ministero per assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di appartenenti alle corrispondenti categorie protette assunti nelle altre. 2. Il Ministero, valutata in ogni singola provincia l'entità numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, può autorizzare la compensazione territoriale. 3. Il Ministero emana il provvedimento di compensazione territoriale nel termine di 180 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall', comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di compensazione territoriale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega. 4-bis. La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all' della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;345#art-4

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