Art. 4

Verifiche periodiche

In vigore dal 5 dic 1994
1. Il Ministro verifica periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 24 dicembre 1993, n. 537, nonché a quelle del presente regolamento. 2. Ai fini delle verifiche di cui comma precedente, il Ministro promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei beneficiari, anche tramite questionari ed interviste realizzate dopo l'erogazione di un singolo servizio. 3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;340#art-4

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