Art. 3

Controllo della Ragioneria centrale

In vigore dal 5 dic 1994
1. La Ragioneria centrale del Ministero esercita il proprio controllo sulle spese relative alla concessione di borse di studio, premi e sussidi previste dalla legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine il visto si intende apposto. 2. Il termine di cui al precedente comma può essere interrotto una sola volta, esclusivamente per richieste di integrazione della documentazione inviata e decorre nuovamente, per ulteriori trenta giorni, dalla data di recezione della documentazione richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;340#art-3

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