Art. 2
Erogazione delle borse, premi e sussidi
In vigore dal 5 dic 1994
1. Per l'erogazione delle borse di studio, premi e sussidi, il Ministero è autorizzato a stipulare una convenzione con un istituto di credito a diffusione nazionale, al quale i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere. A favore dell'istituto stesso, il Ministero può emettere aperture di credito ai sensi dell' della legge. Resta salva la facoltà per il Ministero di utilizzare le diverse modalità di pagamento previste dallo stesso della legge.
2. Il Ministero è, altresì, autorizzato a stipulare una convenzione con una società di assicurazioni per la tutela assicurativa dei beneficiari delle borse di studio, premi e sussidi, con esclusione dei rischi coperti da forme di assicurazione obbligatoria valide in Italia.
3. Le somme che non è stato possibile impegnare o erogare nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
4. I premi, i sussidi e le borse di studio concesse ai sensi del presente regolamento, sono equiparati alle spese obbligatorie. Il relativo importo, indicato nei protocolli esecutivi, è determinato, ogni triennio, con decreto del Ministro, con il concerto del Ministro del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;340#art-2