Art. 1
Oggetto e definizioni
In vigore dal 5 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 11 aprile 1955, n. 288, come modificata dalla legge 12 marzo 1977, n. 87 e dalla legge 23 dicembre 1991, n. 424;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9 aprile 1994 e 26 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di concessione di premi, borse di studio e sussidi concessi dal Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 288 e successive modifiche, d'ora in poi denominata "legge".
2. Ai fini del presente regolamento, il Ministro ed il Ministero degli affari esteri sono definiti come "Ministro" e "Ministero".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;340#art-1