Art. 8

Termine per l'erogazione del compenso

In vigore dal 23 giu 1994
1. Il termine per l'erogazione del compenso relativo all'espletamento dell'incarico è di sessanta giorni, decorrenti dal giudizio positivo degli organi di cui all'. 2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, decorrono, sul compenso, gli interessi legali a favore dell'incaricato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;338#art-8

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