Art. 7
Liquidazione del compenso
In vigore dal 23 giu 1994
1. Entro venti giorni dal giudizio positivo, l'amministrazione emette l'ordinativo del pagamento e lo trasmette, per l'effettuazione del controllo successivo, alla Ragioneria centrale, dandone comunicazione all'interessato.
2. Il Ministro determina in via generale i criteri di fissazione del compenso da corrispondere all'incaricato, con riferimento al tipo di incarico, al valore, alla durata, alla difficoltà dei problemi da risolvere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;338#art-7