Art. 7

Liquidazione del compenso

In vigore dal 23 giu 1994
1. Entro venti giorni dal giudizio positivo, l'amministrazione emette l'ordinativo del pagamento e lo trasmette, per l'effettuazione del controllo successivo, alla Ragioneria centrale, dandone comunicazione all'interessato. 2. Il Ministro determina in via generale i criteri di fissazione del compenso da corrispondere all'incaricato, con riferimento al tipo di incarico, al valore, alla durata, alla difficoltà dei problemi da risolvere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;338#art-7

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