Art. 5
Consegna dello studio oggetto dell'incarico
In vigore dal 23 giu 1994
1. L'incaricato deve consegnare i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottopostigli entro il termine stabilito nella lettera di incarico; ove ciò non avvenga, il Ministro, previa contestazione del ritardo, provvede con proprio decreto a risolvere il rapporto per inadempienza, salvo che non ritenga, su giustificata istanza dell'incaricato, di prorogare il termine per una sola volta e per un periodo da stabilirsi nel decreto di proroga.
2. I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;338#art-5